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CRIF: Danno da Illegittima Iscrizione

Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto un profondo incremento; uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal conseguente risarcimento del danno originato da tale fatto illecito.

Come è noto, è estremamente importante (in special modo nel mondo dell’imprenditoria) evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale “cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti.

Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della propria impresa.

La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni non solo in quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito (diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti.

In definitiva, la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste banche dati può rappresentare l’inizio della fine di un’impresa, ragion per cui le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia dovranno essere subordinate all’osservanza di una serie di rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela.

L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo, in linea di principio, a ledere il c.d. diritto alla reputazione di “buon pagatore” ed a integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore.

Questo è uno dei motivi che spinge l’Associazione a rivolgere la sua attenzione a tutela delle tante posizioni lese da illegittime trascrizioni; alle banche e chi ne ha facoltà, è lasciato un ampio margine per procedere alla segnalazione a scapito di un cliente, ma sussistono comunque degli ineludibili presupposti che si devono rispettare nell’esercizio di un tale potere restrittivo ed inoltre si deve mettere il soggetto interessato – debitore – nella conoscenza preventiva del procedimento intrapreso.

La cancellazione dell’illegittima segnalazione ed altro a tutela del debitore troppo spesso vessato da azioni autoritative, questo l’obiettivo precipuo dell’Associazione che vorrà seguirti aiutarti a saperne di più.

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