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HOME BANKING – Standard di Sicurezza

Allor quando si è soggetti a truffe/frodi sul conto corrente, con illegittimi prelievi da parte di sconosciuti, operazioni non riconosciute, addebiti anomali etc….vi è una responsabilità dell’Istituto di Credito che non ha adottato adeguati standard di sicurezza dell’home banking, atti a scongiurare l’evento dannoso in parola, lasciando che gli ignoti truffatori agissero indisturbati, senza neppure avvedersi della evidente “anomalia” rispetto al “normale utilizzo” del conto e della carta  delle operazioni effettuate dal predetto rapporto di conto corrente e relativa carta dirette allo svuotamento dello stesso. 

Al riguardo è appena il caso di evidenziare che l’art. 15 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose).

Inoltre, l’art. 31 d.lgs.196/2003 dispone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alla luce di quanto sopra, l’intermediario, quindi, ha l’obbligo di adottare degli accorgimenti adeguati a prevenire l’illecita captazione di dati, onde evitare accessi non autorizzati. 

Nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza (tecnica e specifica) dell’ “accorto banchiere” (art. 1176, c. 2, c.c.).

L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista (in tal senso, da ult. Cfr. C. Cass., ordinanza 12 aprile 2018, n. 9158).

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